DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

Mar
31
Mar/31 17:45 - Lug/31 17:45

UFFICIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul
riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio
1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata
sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO
che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e
successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi
dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile
1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI
ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v.
per iscriversi negli elenchi comunali.

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale
nell'orario di apertura al pubblico.

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